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Naufragio Costa Concordia: le ipotesi di reato

La Procura di Grosseto ha posto in stato di fermo il comandante della nave da crociera naufragata alle ore 21:45 del 13 Gennaio nei pressi dell’Isola di Giglio per pericolo di fuga e possibile inquinamento delle prove. I reati contestati al comandante della Costa Concordia e al primo ufficiale in plancia sono omicidio colposo plurimo, naufragio e abbandono della nave in pericolo. Il Codacons sta inoltre elaborando un «esposto alla magistratura in cui si chiede di indagare anche per il reato di strage, che in base al nostro codice penale, è considerato reato di pericolo». La stessa associazione ha lanciato una class action al fine di ottenere un risarcimento dei danni non inferiore ai 10.000 euro per ciascun passeggero.
Di seguito riportati i reati contestati:
  • Art. 1097 del Codice della Navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

  • Art. 428 del Codice Penale:  Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

  • Art. 589 del Codice Penale -  Omicidio  colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

 

                                                                                                                                                                                   Mirko R. © DirittoPenale.eu